Quando in un conferimento di azioni il conferente riceve anche un conguaglio in danaro, non si applica il regime di realizzo controllato dell’art. 177 Tuir ma la regola ordinaria dell’art. 9. Il corrispettivo fiscalmente rilevante è il maggiore tra il valore normale delle partecipazioni conferite e quello delle azioni ricevute, cui, secondo la tesi delle Entrate, si aggiunge il conguaglio. Per le azioni quotate il valore normale è determinato sulla base della media aritmetica delle quotazioni dell’ultimo mese antecedente il regolamento. Ad esempio, con partecipazioni acquistate a 800 e valori normali di 1.000 e 1.020, la plusvalenza sarà rispettivamente di 200 o 220. La disciplina ha una funzione cautelativa, anche se sarebbe più logico considerare il conguaglio prima del confronto tra i due valori. 


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