Nella sentenza n. 34568 dello scorso 25 settembre la Corte di cassazione, sezione penale, ha detto no alla condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale a carico del socio-amministratore di una Srl poi fallita. Questo in quanto secondo la difesa l’imputato ha versato più di quanto prelevato dalla società in dissesto. Affinché si configuri la bancarotta riparata, tuttavia, è necessario che prima della dichiarazione di fallimento il patrimonio della società risulti reintegrato in modo effettivo e integrale: la riparazione può essere esclusa soltanto quando la provvista dei rientri proviene dalle stesse somme distratte dall’amministratore; il giudice di merito, quindi, deve prima verificare se i versamenti del socio sono conferimenti o mutui e poi se i rientri reintegrano veramente il capitale e non derivano invece dalle somme distratte alla società.
Bancarotta evitata
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