Nel concordato in continuità la nuova finanza può servire a preservare l’attività ma anche a soddisfare il ceto creditorio. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha distinto l’aumento di capitale di 1,8 milioni destinato all’acquisto dell’immobile da quello destinato ai creditori. Il milione per acquistare il bene necessario per la continuità dell’impresa non entra nel fabbisogno concordatario, in quanto costituisce un costo del risanamento e non un valore da distribuire. Gli 800 mila euro destinati ai creditori costituiscono invece valore eccedente quello di liquidazione e devono rispettare le regole di distribuzione previste dal Codice della crisi. Nel caso esaminato, tali somme spettavano ai dipendenti, nel rispetto della priorità assoluta prevista per i loro crediti. La distinzione tra finanza acquisitiva e distributiva è quindi decisiva sia per la distribuzione di risorse sia per la formazione di classi e il voto sul concordato.
Nel concordato più capitale per agevolare la continuità
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