La Corte di cassazione, nell’ordinanza n. 26234/2026, ha evidenziato che la disposizione sulle nuove regole per le società a ristretta base partecipativa non è retroattiva non essendo norma di interpretazione autentica. Si applica così a partire dallo scorso 12 agosto. I giudici di piazza Cavour si sono pronunciati in merito all’applicazione dell’articolo 23 sulla presunzione di accertamento del reddito delle società di capitali a ristretta base partecipativa. La controversia traeva origine dalla contestazione di maggiore reddito al socio di una Srl a ristretta base alla quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili. Il socio contestava l’inapplicabilità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in assenza di ricavi occulti o di costi inesistenti in capo alla Srl. 


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