Caporalato. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 32633/2026, ha affermato che il giudice può valorizzare elementi diversi da quelli indicati dalla fattispecie di cui all’articolo 603-bis del Codice penale. Infatti, gli indici di sfruttamento del caporalato non costituiscono un numero chiuso, in quanto il giudice può valutare anche circostanze ulteriori rispetto a quelle indicate dall’articolo in parola. Inoltre, con riferimento alla sproporzione retributiva, questa non deve limitarsi ad un semplice confronto aritmetico, ma deve enfatizzarsi, piuttosto, la convergenza di diversi indicatori protratti nel tempo. I giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da più datori di lavoro condannati per il reato di cui all’art. 603-bis c.p.


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