La Cassazione penale, con la sentenza n. 23721 del 2026, ha affermato che il proprietario del cane commette il reato di molestia alla persona, punito dall’articolo 674 del Codice penale, in quanto non ha impedito al suo cane di sversare l’urina sul balcone del vicino sottostante. Inoltre l’evento si è ripetuto nel tempo. Affinché si concretizzi questo reato non è necessario un danno alla salute né un contatto fisico diretto con la persona offesa, basta che la condotta sia idonea a provocare disagio, fastidio o disturbo, incidendo sulle ordinarie modalità di godimento della casa.
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