Nella sentenza di ieri, causa T-773/25 il Tribunale Ue ha deciso che non è sanabile, a distanza di anni, la mancata designazione in fattura del cessionario quale debitore dell’Iva sull’acquisto intracomunitario nelle cessioni a catena, realizzate con un unico trasporto dei beni dal Paese del primo fornitore a quello dell’acquirente finale. L’operatore intermedio che omette questo adempimento sostanziale, necessario per fruire della semplificazione prevista per le triangolazioni comunitarie, non può regolarizzare anni dopo le fatture carenti della designazione. Egli rimane quindi obbligato, da un lato, a versare l’Iva sull’acquisto intracomunitario nel Paese in cui è registrato e, dall’altro, a identificarsi nel Paese di destinazione dei beni per applicare l’imposta sulla cessione effettuata nei confronti del proprio cessionario. 


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