Con il parere n. 1745 dello scorso 5 ottobre il Consiglio di Stato si è pronunciato sullo schema di decreto del Mef che attua l’art. 120-quinquiesdecies del Dlgs 385/1993 (Testo unico bancario). L’articolo in parola ha sdoganato la clausola dei contratti di mutuo immobiliare accesi da un consumatore, in base alla quale, in caso di inadempimento, la restituzione o il trasferimento della casa o del ricavato della vendita estingue tutto il debito,anche se il valore del bene o la somma incassata è inferiore al debito residuo. Ai fini dell’inadempimento il decreto dispone che le rate si considerano non pagate una volta decorsi 180 giorni dalla scadenza prevista dal piano di ammortamento. Inoltre, l’inadempimento va riconosciuto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, dal consumatore, congiuntamente, se presente, dal terzo datore di ipoteca. In caso di contestazione possibile il coinvolgimento di un arbitro unico.
Mutui casa, 180 giorni di grazia
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