Con l’ordinanza n. 26112 dello scorso 2 ottobre la Cassazione lavoro ha fissato una netta linea di demarcazione tra le tutele del lavoro subordinato e l’autonomia del contratto di agenzia. Al centro della decisione si colloca il recesso per giusta causa esercitato dal preponente, un istituto che la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente svincolato dalla rigidità procedurale che governa il licenziamento disciplinare. La vicenda trae origine dalla risoluzione per giusta causa intimata da una rete di vendita nei confronti di un promotore finanziario, intervenuta a nove mesi di distanza dalla conclusione degli accertamenti ispettivi interni. Nelle pronunce di merito i giudici territoriali avevano ravvisato in tale lasso temporale una tardività fatale, idonea a ingenerare un legittimo affidamento nell’agente circa l’irrilevanza degli addebiti. La Cassazione ribalta questa impostazione.
Contratto d’agenzia, tempi di decadenza più lunghi nel recesso del preponente
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