La Procura generale della Cassazione ha fornito le prime indicazioni sulle novità del decreto sicurezza n. 23/2026, riguardanti lo scudo penale e il fermo preventivo. Lo scudo prevede un percorso accelerato verso l’eventuale archiviazione per i pubblici ufficiali in presenza di evidenti cause di giustificazione. Queste devono essere riconducibili alle scriminanti previste dal Codice penale, con esclusione delle cause di non punibilità, delle scriminanti putative e dell’eccesso colposo. Il fermo preventivo deve essere documentato in un verbale sottoscritto dall’interessato, con le verifiche svolte e le ragioni del provvedimento. Anche senza un obbligo di convalida formale del pm, occorre lasciare traccia scritta del controllo effettuato, mediante un visto o un provvedimento più articolato. Infine, il fermo richiede comportamenti o atteggiamenti minacciosi concreti: non basta la semplice presenza di persone ritenute pericolose a una manifestazione.
Partecipare alla manifestazione non basta per il fermo preventivo
questo articolo si trova a pagina 38