Le conclusioni dell’avvocata generale Laila Medina dell’8 ottobre 2026 propongono un equilibrio tra riservatezza antiriciclaggio e controllo sull’utilizzo dei dati delle unità di informazione finanziaria. Per le attività di prevenzione dei reati, alle unità citate si applicherebbe la direttiva 2016/680, anziché il Gdpr, che resterebbe valido per le attività estranee a tale finalità. L’accesso ai dati potrebbe essere negato anche integralmente, purché il diniego sia fondato su regole chiare, proporzionate, motivate e sottoposte a controllo. L’interessato dovrebbe comunque poter ricorrere all’autorità di controllo per verificare il rispetto dei propri diritti e ottenere una tutela giurisdizionale effettiva. In Italia andrebbero verificati il coordinamento tra i decreti legislativi 51/2018 e 231/2007 e le garanzie già previste dal Codice privacy, senza modificare gli obblighi di riservatezza di banche e professionisti. 


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