Si avvicina il termine di presentazione delle dichiarazioni 2026 e gli studi associati tra professionisti si interrogano sull’impatto che potrebbe avere la pronuncia n. 153/2026 della Consulta in termini di base imponibile Irap. I principi espressi dai giudici delle leggi, infatti, sembrano potersi applicare anche al di fuori della categoria oggetto di causa ( i notai). Inoltre, trattandosi di un intervento interpretativo, ciò può avere riflessi significativi anche sul passato, in particolare dal 2022 (primo anno di esonero dall’applicazione del tributo per i professionisti e le imprese individuali). Secondo la Corte costituzionale l’Irap scatta solo se vi è un fenomeno di ‘spersonalizzazione’ dell’attività, tale da renderla ascrivibile direttamente al soggetto collettivo. Diversamente da quanto accade nelle società o negli enti, nelle associazioni professionali tale ‘spersonalizzazione’ non sempre si verifica. Il riferimento è in primis alle strutture associative nate all’unico scopo di ripartire i ‘costi di studio’.
Irap, negli studi associati lo stop all’automatismo copre le attività individuali
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