Nell’ordinanza n. 25698 dello scorso 22 settembre la Corte di cassazione ha affermato che è inappellabile la sentenza del giudice di pace resa secondo equità, anche quando la contestazione mossa in sede di gravame riguarda esclusivamente la quantificazione o la sproporzione delle spese processuali liquidate in prime cure. I giudici di legittimità si sono pronunciati nell’ambito di un contenzioso condominiale e a seguito del ricorso avverso la decisione dei giudici di merito. 


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