Ai fini della configurabilità del delitto di rifiuto di atti d’ufficio in capo al pm l’atto da compiere senza ritardo per ragioni di giustizia deve essere doveroso, ovvero obbligatorio almeno nella sua emanazione; non assumono pertanto rilievo gli atti di procedura non contemplati da protocolli obbligatori, il cui compimento, pur potendo risultare necessario in relazione agli sviluppi del procedimento e al perseguimento degli scopi conoscitivi del processo penale, resta rimesso alla valutazione discrezionale del pm titolare del procedimento. In applicazione di tale principio la Corte di cassazione, con la sentenza n. 34812 del 29 settembre scorso, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’appello di Brescia che aveva confermato il verdetto con cui due magistrati ricorrenti sono stati condannati per il reato previsto dall’art. 328 c.p..


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