La Corte di cassazione ha dedicato la pronuncia n. 33912 dello scorso 18 settembre alla responsabilità penale dei sindaci. Secondo i giudici di legittimità il sindaco che tace di fronte a operazioni palesemente distrattive non commette solo una semplice negligenza, ma concorre nel delitto. La sentenza conferma il collegio sindacale quale garante sostanziale dell’integrità patrimoniale della società e dei creditori. Davanti a segnali evidenti e reiterati, il silenzio può esprimere la scelta consapevole di non impedire l’illecito altrui. La sentenza assume rilievo anche perché la legge 35/2025 ha introdotto nell’art. 2047 c.c. un tetto alla responsabilità civile dei giudici non dolosi, senza incidere sulla responsabilità penale, per fatti dolosi.
Obbligo di vigilare
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