Con l’ordinanza n. 26643 depositata ieri la Corte di cassazione ha confermato che nel trust, la mera istituzione del vincolo di destinazione e la dotazione patrimoniale al trustee non integrano, di per sé, il presupposto dell’imposta proporzionale di donazione, essendo necessario un effettivo e stabile trasferimento di ricchezza, ravvisabile solo nell’eventuale attribuzione al beneficiario. Il caso trae origine dalla costituzione di un trust nell’ambito di accordi di divorzio, con conferimento di partecipazioni, immobili e denaro da parte di più disponenti. Secondo il Fisco soltanto il conferimento riconducibile alla sistemazione patrimoniale tra ex coniugi poteva beneficiare dell’esenzione prevista per gli atti relativi al divorzio.


questo articolo si trova a pagina 36