Lo stalker può ottenere l’accesso alla giustizia riparativa anche se la persona offesa è contraria. Ciò in quanto il giudice è chiamato a valutare la possibilità di procedere con la vittima surrogata, cioè una persona diversa che ha subìto un reato di natura analoga rispetto a quello per cui si procede. Non si può infatti negare all’inquisito la mediazione penale senza un effettivo confronto sui presupposti di ravvedimento dell’interessato, oltre una reale valutazione dell’esistenza di rischi per l’incolumità della persona offesa. E anche la giovane età dell’imputato e della persona offesa costituiscono un elemento da valutare. Così si è espressa la Cassazione penale nella sentenza n. 35493 dello scorso 6 ottobre. Accolto il ricorso di accesso alla giustizia riparativa di un imputato, oggi 22enne, per atti persecutori nei confronti della sua ex ragazza.
Giustizia riparativa allo stalker
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