Il Tribunale dell’Aquila, con l’ordinanza del 3 agosto 2026, ha riconosciuto la possibilità per l’esperto di proseguire l’incarico oltre la scadenza della composizione negoziata, se necessario per completare il risanamento. Tale principio evita che la conclusione formale del percorso comprometta operazioni già individuate, come il trasferimento di un ramo d’azienda. L’art. 16 del Codice della crisi consente infatti all’esperto di svolgere successivamente attività legate alle trattative, senza configurare un nuovo incarico. Nel caso esaminato, l’esperto deve custodire il corrispettivo di 4 milioni di euro e autorizzarne lo svincolo al verificarsi delle condizioni previste. Il suo ruolo consiste nel verificare che l’operazione mantenga le finalità di risanamento e tutela creditoria. Resta tuttavia incerta la durata massima di questa prosecuzione dell’incarico.
L’ultrattività dell’esperto facilita il buon esito del percorso negoziale
questo articolo si trova a pagina 38