Bancarotta. Nella sentenza n. 35781 dello scorso 12 ottobre la Cassazione penale ha sostenuto che non è sufficiente il mancato versamento sistematico delle imposte e dei contributi previdenziali per far scattare la condanna per bancarotta fraudolenta da operazioni dolose a carico del prestanome nella società di seguito fallita. L’assunzione del ruolo soltanto formale e la generica accettazione del rischio, infatti, non integrano di per sé la responsabilità penale, che scatta invece se si dimostra che l’interessato fosse al corrente dell’illecito compiuto dall’amministratore di fatto e che il prestanome vi abbia fornito un apporto consapevole, anche sotto forma di omissione. Se la teste di legno è rimasta in carica solo pochi mesi occorre indicare quale percentuale del passivo emerso nei confronti dell’erario sia rimproverabile all’amministratore solo formale. 


questo articolo si trova a pagina 36