La Corte di cassazione, con la sentenza del 10 ottobre scorso, n. 26566, si è espressa in merito al risarcimento del ‘danno comunitario’ con importi economici a favore dei lavoratori pubblici precari, anche nei casi in cui sia già intervenuta la stabilizzazione del rapporto di lavoro. Il caso riguardava un operatore in lavori socialmente utili presso un comune siciliano, che ha chiesto l’applicazione del Dlgs 165/2001 facendo presente che, dal 1996, ripetute proroghe e contratti a termine erano contrarie all’ordinamento comunitario per abusiva reiterazione di rapporti precari a tempo determinato. Oltre la stabilizzazione si è quindi chiesto la condanna del Comune al risarcimento del danno ‘da precariato’. Per la Cassazione la stabilizzazione del lavoratore non cancella il danno da precarizzazione.
La stabilizzazione nella Pa non cancella l’indennizzo
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