Con l’ordinanza n. 26077/2026 la Corte di cassazione ha stabilito che il certificato fiscale negativo libera il cessionario solo se riferito alla situazione debitoria alla data del trasferimento. Nel caso esaminato, il primo certificato era stato rilasciato mesi prima e il contratto prevedeva una seconda attestazione aggiornata. Il secondo certificato, positivo, ha quindi privato di efficacia quello precedente, rendendo possibile la responsabilità solidale dell’acquirente. Per tutelarsi, occorre richiedere il certificato a ridosso della cessione e prestare attenzione alle clausole contrattuali sulle certificazioni successive.
Cessione d’azienda, fa fede l’ultimo certificato fiscale per i carichi pendenti
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