Con la sentenza n. 1171 dello scorso 9 settembre il Tribunale di Vicenza ha precisato che è annullabile la delibera con cui l’assemblea di condominio, in sede di approvazione del rendiconto consuntivo, ripartisca a maggioranza tra i condòmini non morosi le quote rimaste insolute da altri condòmini, in violazione del criterio legale di proporzionalità di cui all’articolo 1123 c.c., salvo che ricorra una diversa convenzione unanime oppure una situazione eccezionale e improrogabile tale da giustificare la costituzione di un apposito fondo-cassa. Accolta in parte l’impugnazione proposta da due società, proprietarie di alcune unità immobiliari in un condominio, avverso una delibera assembleare. Annullata invece la parte in cui l’assemblea aveva approvato il riparto tra i condòmini non morosi della somma di 80 mila euro, corrispondente a morosità maturate da altri condòmini.
L’assemblea non può ripartire le quote insolute dei condomini morosi
questo articolo si trova a pagina 36