Con l’ordinanza n. 26739 dello scorso 13 ottobre la Cassazione civile, sezione lavoro, ha disposto che chi è iscritto all’albo professionale deve pagare alla Cassa i contributi minimi, fino a prova contraria, se lo statuto dell’ente previdenziale lo prevede. Lo statuto dell’ente dei geometri, in particolare, prevede una presunzione semplice di esercizio della libera professione che l’interessato deve superare con la prova contraria ritualmente offerta secondo le delibere dell’istituto: non contano, invece, la natura occasionale dell’attività prestata e la mancata produzione di reddito.
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