Il distacco collettivo dei lavoratori presso un’impresa affidataria di servizi in appalto, oltre alla temporaneità della misura, presuppone un interesse produttivo del datore di lavoro distaccante. Questo schema si applica anche al ‘distacco formativo’, quando i lavoratori sono inseriti nell’organizzazione aziendale dell’impresa distaccataria per ricevere la formazione necessaria allo svolgimento delle attività che avrebbero costituito oggetto di un futuro appalto. Perché il distacco sia considerato regolare non basta dedurre che il distacco formativo costituisce una fase preparatoria dell’affidamento di un appalto di servizi, ma occorre dare prova del percorso formativo somministrato ai lavoratori. Il soggetto distaccante deve dimostrare il collegamento effettivo della formazione del personale distaccato rispetto al successivo affidamento dell’attività in regime di appalto. 


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