Con la sentenza n. 26806 del 2026 le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che lo Stato risponde per le obbligazioni delle aziende sequestrate alla criminalità organizzata quando l’amministratore agisce come custode o amministratore giudiziario e le eventuali anticipazioni sono state autorizzate dal magistrato. Se invece lo fa come legale rappresentante della società, ne risponderà direttamente l’azienda con il suo patrimonio. E va dunque esclusa la legittimazione passiva e la responsabilità dell’erario. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Al centro della decisione il ricorso di una Spa che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del Mef, per il pagamento di alcune fatture relative a forniture in favore della Srl sequestrata.
Limiti alla responsabilità statale nella gestione di aziende sequestrate
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