Esente dall’imposta ipotecaria l’annotazione della cessione di un credito garantito da ipoteca volontaria, se la cessione accede a un finanziamento che beneficia già del regime dell’imposta sostitutiva previsto per i finanziamenti a medio e lungo termine. Ad affermarlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 182 di ieri. Ricordiamo che il Dpr n. 601/1973 all’articolo 17 consente, se esercitata l’opzione nell’atto di finanziamento, l’applicazione dell’imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale. L’articolo 15 dello stesso decreto estende il beneficio agli atti e alle formalità inerenti al finanziamento, alla sua esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie prestate e alle cessioni di credito stipulate in relazione a tali operazioni.
Cessione del credito senza imposta ipotecaria
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