Nella risposta n. 185 pubblicata ieri l’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli interessi da conciliazione giudiziale sono deducibili ai fini Ires in quanto hanno natura compensativa e non rientrano nel meccanismo del Rol poiché non hanno causa finanziaria, a differenza di quelli da ravvedimento operoso la cui natura è di tipo moratorio e sono quindi indeducibili, seguendo l’imposta a cui sono collegati. Il caso riguarda una società che redige il bilancio secondo i principi contabili nazionali. A seguito di un controllo fiscale, per l’anno N le era stata contestata l’indebita detrazione Iva a cui è seguito l’incardinamento del contenzioso nel primo grado. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Interessi fiscali a due vie’ – pag. 21)
Gli interessi da conciliazione sono deducibili ai fini Ires
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