Dal paragrafo 1.8 della corposa circolare n. 8/E/2026 dell’Agenzia delle Entrate emerge che le imprese che aderiscono al concordato preventivo biennale 2026-2027 non perdono la maggiorazione della Nuova Transizione 5.0: le quote maturate nei periodi d’imposta oggetto di concordato si deducono dal reddito concordato come variazione in diminuzione. La nuova Transizione è una deduzione extracontabile che agisce sulla base imponibile fissata dal concordato. La maggiorazione è esclusa dal reddito 2025 assunto a base della proposta e dal reddito proposto per il 2026 e il 2027; rientra poi in dichiarazione come ‘corrispondente variazione del reddito concordato’: il beneficio non si perde e non si duplica. La circolare non si esprime sul comportamento da adottare per il riporto perdite.
Maggiorazione 5.0 deducibile dall’accordo
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