Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alla manomissione del braccialetto elettronico e all’aggravamento delle misure cautelari. Così la Corte costituzionale, con la sentenza n. 171 depositata ieri ha dichiarato inammissibili le questioni dell’articolo 276, comma 1-ter, del Codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 13 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli. L’ordinanza di rimessione aveva prospettato il dubbio che tale disposizione contrastasse con gli articoli citati della Costituzione. La Consulta non ha esaminato il merito delle questioni, dichiarandole inammissibili per difetto di dimostrazione della loro rilevanza.
Braccialetto elettronico, inammissibile le questioni di legittimità costituzionale
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