Il Fisco può procedere alla riqualificazione dell’atto solo sulla base del contenuto testuale e degli effetti giuridici dell’atto stesso, senza ricorrere a elementi extratestuali o atti collegati. Ad evidenziarlo è la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 25213 del 10 settembre scorso, con la quale ha ribadito il perimetro applicativo dell’articolo 20 del Dpr n. 131/1986, Tur. (Testo unico dell’imposta di registro). Il principio di diritto enunciato stabilisce, inoltre, che la funzione antielusiva resta invece disciplinata in via esclusiva dall’articolo 10-bis della legge n. 212/2000 che costituisce l’unico strumento a disposizione del Fisco per sindacare operazioni ritenute abusive. Il caso finito sul tavolo dei giudici di legittimità riguarda una complessa operazione negoziale relativa a impianti eolici e fotovoltaici, nell’ambito della quale le parti avevano intrecciato contratti di locazione, costituzione di servitù e diritti reali di superficie. 


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