Con l’ordinanza dello scorso 12 ottobre n. 26643 la Cassazione ha indicato il proprio orientamento in merito all’imposta sulle successioni e donazioni. Tale imposta proporzionale richiede il trasferimento effettivo di ricchezza e arricchimento stabile del beneficiario. L’imposta di donazione o successione si applica, infatti, all’attribuzione finale al beneficiario. Il passaggio al trustee è, quindi, neutro, poiché egli gestisce i beni in funzione delle finalità previste dall’atto istitutivo del trust. Secondo la Corte, la mera istituzione del vincolo e il conferimento dei beni al trustee non integrano, di regola, un trasferimento imponibile ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni. Il prelievo proporzionale presuppone la generazione di un arricchimento effettivo, stabile e gratuito del beneficiario. 


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