Con la sentenza dello scorso 20 luglio n. 4431 il Tribunale di Torino ha ribadito che il bilancio abbreviato non esonera dall’obbligo di rispettare la chiarezza, la veridicità e la correttezza. E se le informazioni minime di legge non bastano per una rappresentazione intellegibile e completa della situazione patrimoniale finanziaria, gli amministratori sono tenuti a fornire le informazioni complementari che potrebbero portare alla stesura del bilancio ordinario. Pure il Tribunale di Roma, con la sentenza 14 gennaio 2026 n. 659, si è espresso in ugual modo. La giurisprudenza ha anche chiarito che la mancanza di queste informazioni determina la nullità della delibera di approvazione (Tribunale di Ancona, 3 febbraio 2026 n. 246 e Tribunale di Roma, 12 gennaio 2026 n. 505).  Agli amministratori il compito di verificare che le informazioni minime siano sufficienti.


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