Per individuare le attività comprese nella sezione F (Costruzioni) ai fini del reverse charge soggettivo, applicato alle prestazioni di servizi diverse da quelle della lettera a-ter), dal 1°aprile 2025, si deve utilizzare la nuova classificazione delle attività Ateco 2025 e non più quella Ateco 2007 (aggiornata nel 2022). Per verificare se le parti operino nel settore edile va considerata la sezione F della tabella Ateco vigente in quel momento. Quindi, da aprile 2025, si deve utilizzare la tabella Ateco 2025, la quale non comprende più nella sezione F, ad esempio: le prestazioni di restauro di edifici storici e le attività di pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici. Di conseguenza, anche se entrambe le parti del subappalto o del contratto d’opera svolgono queste attività, il reverse charge soggettivo non è più applicabile a partire dalle operazioni effettuate dal 1°aprile 2025.
Reverse charge in edilizia all’esame del codice Ateco
questo articolo si trova a pagina 19