La Cassazione penale, con la sentenza n. 34433 del 24 settembre scorso, ha chiarito le condizioni di utilizzabilità, i modi di acquisizione e l’efficacia probatoria degli screenshot. Secondo i giudici l’acquisizione di questi messaggi whatsapp forniti agli inquirenti da uno degli interlocutori non richiede il provvedimento di sequestro del pubblico ministero, poiché documenta una conversazione alla quale lo stesso soggetto ha partecipato. Diversamente, gli screenshot acquisiti autonomamente dalla polizia giudiziaria dal dispositivo dell’indagato, in violazione dell’articolo 254 del Codice di procedura penale, sono inutilizzabili. Il caso analizzato dai giudici di legittimità trae origine dall’ordinanza del Tribunale di Napoli con la quale si rigettava il riesame proposto da parte del difensore di un soggetto indagato per reati di corruzione. Contro tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione.
Screenshot, non serve sequestro
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