Il reato di frode in processo penale e depistaggio si configura anche nel caso in cui l’oggetto delle indagini depositate rientri nell’ambito del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza n. 33634 depositata lo scorso 16 settembre. Il caso analizzato trae origine dalla sentenza con la quale la Corte di Assise di Appello di Genova aveva condannato gli imputati per la realizzazione in concorso tra loro del reato di depistaggio materiale. Il difensore dell’imputato ricorreva deducendo l’errata qualificazione giuridica del fatto compiuta da parte dei giudici di merito, che avrebbero ricondotto la condotta dell’imputato nell’alveo di quelle di carattere meno grave previste dall’articolo 374 c.p. (Frode processuale). Agli ermellini il compito di esaminare la delicata questione giuridica delle caratteristiche della condotta materiale che determina la configurabilità del reato previsto dall’articolo 375 c.p..


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