Con l’ordinanza n. 27144 depositata ieri la Corte di cassazione ha confermato che per le operazioni soggettivamente inesistenti, una volta che l’amministrazione ha provato la consapevolezza, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede che, per essere rilevante, deve fondarsi su elementi oggettivi e condivisibili e non su impressioni soggettive o su segnali interni al solo rapporto con quel fornitore. Nel caso analizzato dai giudici di legittimità ad una società era stata contestata l’indetraibilità dell’Iva. Secondo l’Ufficio la società aveva acquistato beni da imprese che, pur presentandosi come normali interlocutori commerciali, erano in realtà collocate all’interno di una catena fraudolenta, alcune delle quali come società filtro.
Operazioni inesistenti, la prova della buona fede è onere del contribuente
questo articolo si trova a pagina 38