I precedenti penali dell’immigrato e neppure l’accertamento infruttuoso della sua identità giustificano la terza proroga del trattenimento. Perché l’ulteriore periodo nel Cpr richiesto dal questore sia legittimo l’Amministrazione deve dimostrare di aver fatto ogni ragionevole sforzo e che il protrarsi della procedura è imputabile alla mancata cooperazione sia dell’immigrato sia dei paesi terzi interessati. Con la sentenza n. 27134/2026 la Corte di cassazione non avalla la richiesta finalizzata a trattenere ancora 90 giorni il ricorrente nel centro Gjader in Albania, dopo sei mesi già trascorsi nei Cpr in Italia.
Proroga dei trattenimenti a maglie strette
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