Con la sentenza n. 5753/2026 la Cassazione torna a pronunciarsi sul tema dei costi infragruppo e pone un punto fermo per le imprese multinazionali: prima di discutere il prezzo di un servizio bisogna dimostrare che il servizio esiste, che sia inerente all’attività della società che lo sostiene e che produca per essa un’utilità effettiva o potenziale, obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata. La verifica dell’esistenza del costo, della sua inerenza e dell’utilità conseguita dalla società ricevente precede la determinazione del suo valore secondo le regole del transfer pricing e del principio di libera concorrenza. L’inerenza resta il criterio generale che collega il costo all’attività d’impresa, senza coincidere con un giudizio sulla convenienza economica. Nei rapporti infragruppo la società ricevente deve però dimostrare l’esistenza della prestazione e il beneficio conseguito.


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