L’Agenzia delle Entrate, con la corposa circolare n.9/E pubblicata ieri, ha chiarito il proprio orientamento sulle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento a cui sono assoggettabili le imprese minori, i professionisti, gli imprenditori agricoli, i consumatori, le start up innovative e qualsiasi debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale. La ristrutturazione dei debiti è inammissibile in caso di colpa grave, malafede o frode; il concordato minore è escluso in presenza di atti fraudolenti verso i creditori. Nel concordato minore, i debiti tributari possono essere pagati parzialmente, rispettando le regole sulle prelazioni e sul trattamento dei creditori. La disciplina dell’art. 88 del Codice della crisi si applica per gli aspetti sostanziali, ma non per la procedura della transazione fiscale. La circolare non esclude il silenzio-assenso per i creditori pubblici, previsto quando non esprimono il voto.
Concordato impossibile se il debito è solo tributario
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