La Corte di cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza n. 27322 del 20 ottobre 2026, ha stabilito che il datore di lavoro risponde dell’infortunio sul lavoro anche se i danni sono ascrivibili a negligenza o imprudenza degli addetti oppure alla violazione da parte loro delle norme antinfortunistiche o direttive ricevute. Il concorso di colpa della vittima, infatti, si configura soltanto quando il danneggiato ha posto in essere una condotta abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle disposizioni ricevute, che si pone come causa esclusiva dell’evento. Via libera, dunque, al regresso dell’Inail nei confronti del datore di lavoro, ritenuto responsabile del sinistro.
Infortunio per negligenza, il datore è responsabile
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