La Corte di cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza n. 27322 del 20 ottobre 2026, ha stabilito che il datore di lavoro risponde dell’infortunio sul lavoro anche se i danni sono ascrivibili a negligenza o imprudenza degli addetti oppure alla violazione da parte loro delle norme antinfortunistiche o direttive ricevute. Il concorso di colpa della vittima, infatti, si configura soltanto quando il danneggiato ha posto in essere una condotta abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle disposizioni ricevute, che si pone come causa esclusiva dell’evento. Via libera, dunque, al regresso dell’Inail nei confronti del datore di lavoro, ritenuto responsabile del sinistro. 


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