Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 7014 dello scorso 11 settembre, ha stabilito che il rapporto tra general contractor e condominio integra un contratto di appalto, non di mandato. L’appaltatore risponde dell’inadempimento delle imprese subappaltatrici e il ritardo può giustificare la risoluzione quando comprometta l’interesse del committente, anche in relazione ai benefici fiscali attesi. A originare il caso, un condominio che aveva affidato a un general contractor lavori di restauro delle facciate, adeguamento dei parapetti e risanamento della copertura, con interventi antisismici. Il contratto, sottoscritto nel novembre del 2021, prevedeva la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2022, ma a causa di ritardi dovuti alle difficoltà delle imprese subappaltatrici e all’insufficienza delle maestranze, i lavori si sono interrotti definitivamente nel luglio 2023. Nella sua relazione il direttore dei lavori ha ammesso che solo una parte degli interventi previsti era stata realizzata.


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