Con la circolare n. 9/E/2026 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che debiti fiscali prevalenti e imposte non pagate per anni non sono sufficienti, da soli, a negare l’esdebitazione. Il documento di prassi amministrativa detta agli Uffici le istruzioni sul sovraindebitamento e sulla liberazione dei debiti residui. Nel concordato minore, inoltre, il trattamento dei crediti erariali segue una procedura autonoma: non occorre la proposta di transazione fiscale prevista per il concordato preventivo. Con questo corposo documento l’Amministrazione finanziaria indica agli Uffici come esercitare i controlli e quando contestare il beneficio, entro una disciplina che già riconosce la possibilità di ripartire anche ai debitori esclusi dalla liquidazione giudiziale. Il passaggio decisivo riguarda la colpa grave. La circolare esclude che essa possa essere desunta automaticamente dalla prevalenza del debito tributario o dal protrarsi dell’inadempimento.
Esdebitazione senza paletti
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