Con la corposa circolare n. 9/E/2026 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni sul sovraindebitamento. Dal documento di prassi amministrativa emerge il dovere degli Uffici di motivare il dissenso e le contestazioni, sulla base di elementi concreti e documentati. Inoltre, a differenza della bozza, vengono meno alcune rigidità. Cade l’esclusione dell’Amministrazione finanziaria dal silenzio-assenso nel concordato minore, mentre la prevalenza dei debiti tributari da sola non è sufficiente a sostenere l’abuso della procedura. E per negare l’esdebitazione all’incapiente bisogna valutare le ragioni dell’insolvenza, senza ricavare automaticamente la colpa grave dal mancato pagamento delle imposte. L’omessa comunicazione all’Organismo di composizione della crisi nel termine assegnato equivale ad adesione, senza riproporre la deroga erariale. La soppressione riallinea così la lettura delle Entrate al meccanismo generale di formazione del consenso.
Silenzio-assenso esteso al Fisco
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