Nella sentenza n. 34434/2026, depositata lo scorso 24 settembre, la Cassazione penale ha ripercorso l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di reati tributari. Ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto rilevano gli indici sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività sociale, non essendo necessario l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione; il relativo accertamento è insindacabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione congrua e logica.
Amministratori di fatto ai raggi X
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