Il mancato invio dei dati all’Enea relativi agli interventi di riqualificazione energetica non comporta la perdita del diritto alla detrazione, trattandosi di mera irregolarità formale. A stabilirlo è la Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte, con la sentenza 485 dello scorso 29 maggio. Il caso riguarda una società, attiva nel campo del commercio di energia elettrica, che si opponeva al recupero coattivo a mezzo cartella esattoriale delle detrazioni per spese di riqualificazione energetica riferite alle annualità 2019 e 2020, motivato dal mancato rispetto del termine di trasmissione della documentazione all’Enea. La contribuente riteneva di aver diritto alla detrazione, avendo sostenuto le spese per la realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico. L’Ufficio,invece, considera il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori come decadenziale. I giudici tributari d’appello hanno chiarito che il mancato invio dei dati non comporta la perdita del diritto alla detrazione in quanto la norma primaria non ha imposto l’obbligo di trasmissione degli atti a pena di decadenza.


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