La Corte di giustizia tributaria della Lombardia, con la sentenza 1586 del 10 luglio 2026, ha sostenuto che il trattamento sanzionatorio complessivo (sanzione amministrativa + sanzione penale) che risulti essere eccessivamente afflittivo per il contribuente è illegittimo per violazione del principio del ne bis in idem di cui all’articolo 4, protocollo 7, della Corte europea dei diritto dell’uomo. Al legale rappresentante di una società era stata contestata con un avviso di accertamento l’omessa dichiarazione di un reddito proveniente da attività illecite. A seguito di una complessa attività istruttoria emergeva una articolata attività fraudolenta posta in essere dal contribuente.
Alt alla sanzione tributaria se il totale con quella penale risulta eccessivo
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