L’articolo 10 del decreto Iva disciplina i fabbricati collabenti. Di regola, la loro cessione è esente, salva l’applicazione del regime d’imponibilità qualora ne sussistano i presupposti. Non essendo considerati strumentali, questi immobili rientrano nell’art. 10, numero 8-bis, del decreto Iva, anziché nel numero 8-ter. L’imponibilità può applicarsi, ad esempio, alle cessioni effettuate da imprese di costruzione o ripristino entro 5 anni dai lavori, oppure successivamente con opzione. Il Consiglio nazionale del Notariato, con lo studio 36/2026, conferma questa interpretazione, contestando la posizione dell’Agenzia delle Entrate espressa nella risposta n. 554/2022. Tale disciplina presuppone che l’immobile sia effettivamente collabente e non costituisca, in realtà, un’area edificabile. Analoghe conclusioni valgono anche per i lastrici solari accatastati in categoria F/5.


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