La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 2501 del 7 settembre scorso, ha dichiarato l’inammissibilità del regolamento di competenza d’ufficio richiesto dal Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere in una vicenda di conflitto con il giudice di pace sulla competenza in materia di opposizione a precetto. Secondo i giudici di legittimità il regolamento di competenza d’ufficio è inammissibile quando, dopo la declinatoria di incompetenza del primo giudice con la indicazione del giudice competente per materia, il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, nega di essere competente per materia, ritenendo che la competenza è regolata soltanto per valore. In tale ipotesi, non essendovi alcun giudice competente per materia, la decisione di accoglimento del regolamento produrrebbe nella sostanza il medesimo effetto di un regolamento di competenza d’ufficio per ragione di valore o per territorio, non consentito dall’ordinamento, per insindacabile scelta di merito legislativo.
Regolamento di competenza ko
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