Il Consiglio nazionale forense, con la sentenza n. 242 del 22 gennaio 2026, evidenzia che l’incolpato deve essere messo in condizione di difendersi. Infatti, l’addebito disciplinare può ritenersi nullo solo per difetto di specificità o nel caso di assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione ovvero quando la contestazione sia tale per cui, con la lettera dell’incolpazione, l’interessato non sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese. A presentare ricorso era stata una giovane professionista, sanzionata in primo grado dal Consiglio Distrettuale di Disciplina a 15 mesi di sospensione per aver violato ripetutamente i doveri di dignità, decoro, probità dell’intera classe forense nonché correttezza dell’informazione professionale. Sotto i riflettori dei giudici deontologici è finita la gestione dei profili Instagram e Facebook della ricorrente, dove erano state pubblicate immagini sexy e una finta video-intervista a una vittima di violenza al fine di accaparrare clientela sul web.
Addebiti disciplinari cristallini
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