La detrazione Iva sull’acquisto di abitazioni può essere difesa quando l’immobile è destinato ad attività imponibili, come locazioni brevi, oppure è effettivamente utilizzato come bene strumentale. Quando, invece, l’abitazione è inutilizzata per fini aziendali spesso è conveniente ravvedersi. Sono queste le conclusioni, in prima battuta, da trarre dagli schemi d’atto che l’Agenzia delle Entrate sta notificando alle imprese che nel 2021 e nel 2022 hanno detratto l’Iva su immobili abitativi, selezionate incrociando acquisti abitativi con imposta detratta. La regola è l’indetraibilità dell’articolo 19-bis 1, lett. i), Dpr n. 633/1972. 


questo articolo si trova a pagina 25